IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente "Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare" e' soppresso e sostituito dal seguente: 'Per le finalita' di cui al precedente art. 1 e' annualmente stanziata una somma attraverso la quale la Giunta Regionale puo' disporre la concessione di benefici in favore degli operatori della pesca marittima che hanno subito danni. Il contributo non puo' superare, in ogni caso, il 50% del valore del natante perduto o del danno da esso subito e, comunque, un importo superiore a lire cento milioni. Per danno subito si intende il danno al capitale che non sia altrimenti coperto da interventi assicurativi, da contributi di altri Enti Pubblici, dallo Stato o dalla CEE o comunque non risarcibili da terzi responsabili dell'evento".