IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente
"Interventi a favore di pescatori  singoli  o  associati  per  eventi
calamitosi in mare" e' soppresso e sostituito dal seguente:
   'Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente art. 1 e' annualmente
stanziata una somma attraverso la  quale  la  Giunta  Regionale  puo'
disporre  la  concessione di benefici in favore degli operatori della
pesca marittima che hanno subito danni.
   Il contributo non puo' superare, in ogni caso, il 50%  del  valore
del  natante  perduto  o  del  danno  da  esso subito e, comunque, un
importo superiore a lire cento milioni.
   Per danno subito si intende il  danno  al  capitale  che  non  sia
altrimenti coperto da interventi assicurativi, da contributi di altri
Enti  Pubblici, dallo Stato o dalla CEE o comunque non risarcibili da
terzi responsabili dell'evento".